Referendum e ruolo della Corte costituzionale
Prendendo le mosse dalle recentissime decisioni della Corte costituzionale sui referendum abrogativi riguardanti la disciplina sanzionatoria dell’omicidio del consenziente e le norme sulla coltivazione delle droghe leggere, l’autore ripercorre i complessi sviluppi della giurisprudenza della Corte in tema di ammissibilità dei quesiti referendari ed analizza criticamente il ruolo svolto dal giudice delle leggi nella tormentata materia referendaria.
Il referendum contro la liberalizzazione del contratto di lavoro a termine, la forma per eccellenza del lavoro precario
Due dei cinque referendum riguardano la legislazione sui licenziamenti, tema decisivo per un’effettiva tutela del lavoratore
Con la sentenza n. 33 del 2025 prosegue il cammino della Corte verso il riconoscimento dei modelli familiari diversi da quello costituito da coppia eterosessuale coniugata, con attenzione rivolta al concreto incontro tra i diritti effettivi del minore e la libertà di autodeterminarsi dell’aspirante genitore
Il Giudice di Pace di Roma solleva dubbi di costituzionalità sui modi del trattenimento e il principio di eguaglianza
Prendendo spunto dalla decisione n. 41 del 2024 della Corte costituzionale, il contributo individua le ragioni normative a favore della estensione alla persona sottoposta alle indagini del diritto di rinunciare alla prescrizione del reato riconosciuto all’imputato dall’art. 157 comma 7 c.p., auspicando altresì una coerente rimeditazione del procedimento archiviativo, così da garantire l’esercizio di tale diritto.
Mentre negli stati privi di Costituzione il rapporto tra il giudice e la legge consiste nell’assoluta e incondizionata fedeltà del primo alla seconda, con la comparsa delle Costituzioni rigide mutano la struttura stessa del diritto e il ruolo istituzionale della giurisdizione: la legge, infatti, si subordina al progetto giuridico formulato nelle Carte costituzionali e il rapporto tra legge e giudice non è più di acritica e incondizionata soggezione del secondo alla prima, quale che ne sia il contenuto, ma diviene piuttosto soggezione del giudice anzitutto alla Costituzione e, così, alla legge solo se costituzionalmente valida. In uno stato costituzionale, allora, se di incondizionata fedeltà alla legge del giudice vuol parlarsi, lo si può fare soltanto rispetto alle leggi costituzionali, sulla cui base il giudice ha il dovere giuridico di valutare criticamente tutte le leggi che è chiamato ad applicare e, ove le ritenga in contrasto con la Costituzione, di sospenderne l’applicazione, investendo la Corte costituzionale del relativo giudizio.